Art. 22Funzioni del consiglio scolastico provinciale

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Il consiglio scolastico provinciale:

  • a)esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorita', tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;
  • b)indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;
  • c)approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;
  • d)formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonche' di educazione permanente;
  • e)accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;
  • f)determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;
  • g)esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;
  • h)esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede;
  • i)esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;
  • l)formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica;
  • m)esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilita' di organico;
  • n)esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme;
  • o)compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall' articolo 404, comma 4.
  • p)predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4.
  • q)esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;
  • r)provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attivita' ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.
  • s)si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.26
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233

26

con decorrenza dal 1 settembre 2001

Il D.Lgs 30 giugno 1999, n. 233 ha disposto (con l'art. 8,comma 2) che "Con effetto dal 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei capi II, III e IV, titolo I della parte I del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle quali si faccia riferimento a modalita' di elezione e di funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali incompatibili col presente decreto legislativo".

Testo vigente dal 6 agosto 1999 al 27 novembre 2001 · versione 27 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art22 · fonte su Normattiva