Art. 233 — Obblighi scolastici degli allievi
E' fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore. Coloro che gia' frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1 del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria gia' superati. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva