Art. 82
Raccordi fra la formazione professionale e il sistema scolastico
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di uno dei corsi di formazione professionale previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 o direttamente sul lavoro e' data facolta' di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalita' previste dal relativo ordinamento. Per gli allievi che frequentano attivita' di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorita' scolastica, a cui compete altresi' il conferimento del titolo. 42 42a Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni le regioni possono utilizzare le sedi e le attrezzature degli istituti scolastici ai sensi degli articoli 95 e 96. 42 42a Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui al presente capo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri della difesa, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento, frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali in applicazione della legge 10 maggio 1983 n. 212, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli. In materia di interventi di formazione professionale si applicano anche le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 42 42a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226
42Il D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che le disposizioni dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40
42aIl D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 nel modificare l'art. 31, comma 2 del D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226 ha disposto (con l'art. 2, comma 8-ter) che "Dalle abrogazioni previste dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono escluse le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali."
Testo vigente dal 3 aprile 2007, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva