Art. 254Ricorsi contro i provvedimenti dei consigli e dei collegi

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Contro i provvedimenti adottati dai consigli o dai collegi delle accademie e dei conservatori eammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione, da parte di chi abbia interesse, entro trenta giorni dalla data di notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 21 novembre 1994 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art254 · fonte su Normattiva