Art. 69
[1](Art. 3, commi secondo e terzo, del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2578).
[2]In caso di modificazioni delle circoscrizioni provinciali, il Ministro per le corporazioni provvede con suoi decreti alla approvazione dei progetti, da stabilirsi d'accordo fra i Consigli interessati, o d'ufficio, in caso di dissenso, per la separazione patrimoniale e pel riparto delle attivita' e delle passivita', anche di carattere continuativo, dei Consigli stessi. Contro tali decreti non e' ammesso ricorso ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti