Art. 263
Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine
Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva