Art. 268
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Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:
- a)alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
- b)all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;
- c)alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonche' ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede:
- a)alla nomina e conferma in ruolo;
- b)alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
- c)alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
- d)all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024 · versione 0 su Normattiva