Art. 277 — Sperimentazione metodologico-didattica
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La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga piu' insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di intersezione, interclasse o di classe per le rispettive competenze. I consigli di intersezione, di interclasse o di classe, esprimono il loro parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le sezioni, le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonche' di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 1 settembre 2000 · versione 0 su Normattiva