Art. 287 — Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
Testo vigente dal 7 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
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Testo vigente dal 7 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 285 — Consulenza tecnico-scientifica in materia di aggiornamento e collaborazione con universita' ed istituti di ricerca
Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici. Possono essere chiamati a prestare …
Art. 291
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190…
Art. 301 — Statuti e norme finali
I consigli direttivi degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica deliberano lo statuto per il funzionamento e la gestione amministrativo-contabile…
Art. 288
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190…
Art. 296 — Disposizioni speciali per il Trentino-Alto Adige
… Repubblica 10 febbraio 1983 n. 89, la Provincia di Bolzano istituisce uno o piu' istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa. Per l'utilizzazione di personale…
Art. 297 — Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta
Ai sensi dell'articolo 33 della legge 16 maggio 1978 n. 196, con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, puo' essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art287 · fonte su Normattiva