Art. 288 — Articolazione interna degli istituti regionali
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Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica e' competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di interesse comune.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 7 giugno 2001 · versione 0 su Normattiva