Art. 289 — Organi degli istituti regionali
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
Testo vigente dal 7 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190
Testo vigente dal 7 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 34 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 125
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della…
Art. 53 — Istituzione delle scuole statali e delle istituzioni educative statali
… scuole statali materne, elementari, medie e secondarie superiori viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme degli articoli successivi, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione…
Art. 291
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190…
Art. 25-bis — Commissioni regionali per il lavoro penitenziario
Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale…
Art. 59
L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, e su enti di area vasta a elezione diretta, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione…
Art. 290
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 MARZO 2001, N. 190…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art289 · fonte su Normattiva