Art. 29
Istituzioni con personalita' giuridica
Negli istituti con personalita' giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest' ultimo. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275)). Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Testo vigente dal 1 settembre 2000, tuttora in vigore · versione 29 su Normattiva