Art. 299Sede degli istituti

Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art299 · fonte su Normattiva