Art. 299 — Sede degli istituti
Gli istituti regionali di cui al presente capo, fino a quando non avranno la disponibilita' di propri locali, hanno sede presso gli uffici scolastici regionali, e nelle province di Trento e Bolzano presso gli uffici scolastici provinciali.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva