Art. 3 — Comunita' scolastica
Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunitasociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo 1. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sara' provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva