Art. 398
Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte
I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali. I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresi', provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva