Art. 30Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro eta'.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art30 · fonte su Normattiva