Art. 36 — Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalita'
I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva