Art. 36Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalita'

I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all'articolo 6, possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale ha cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalita' stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art36 · fonte su Normattiva