Art. 308
Ruoli organici e cattedre
I docenti di educazione fisica appartengono a distinti ruoli provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche quando essa abbia un numero settimanale di ore di lezione inferiore a 18, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la cattedra e' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, altre sei ore.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva