Art. 310Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media ((e' esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori)) o da chi esercita la potesta' nell'adempimento della responsabilita' educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorita' scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Sezione II: Diritti delle altre confessioni religiose diverse dalla cattolica

Testo vigente dal 6 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art310 · fonte su Normattiva