Art. 19Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita' lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacita' lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. La capacita' lavorativa e' accertata dalle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art19 · fonte su Normattiva