Art. 316 — Modalita' di attuazione dell'integrazione scolastica
Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresi':
- a)all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
- b)all'organizzazione dell'attivita' educativa e didattica secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c)a garantire la continuita' educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, puo' essere consentita una terza ripetenza in singole classi. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, relativamente alle scuole di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 325. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione e' consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 455, comma 12. Gli accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unita' sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo 479, comma 10.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva