Art. 319
Posti di sostegno
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)). Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325. L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli e' consentita, a norma dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute nell'articolo 455, comma 12.
Testo vigente dal 1 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva