Art. 332 — Vigilanza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →
La vigilanza sulle scuole materne non statali e' esercitata dal provveditore agli studi, il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva