Art. 333 — Apertura delle scuole materne non statali
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L'autorizzazione all'apertura delle scuole materne non statali e' rilasciata dal direttore didattico competente per territorio. Le condizioni per il rilascio ed il mantenimento dell'autorizzazione sono stabilite con regolamento governativo.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva