Art. 334 — Titolo di studio prescritto per l'insegnamento
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006. Leggi il testo vigente →
Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturita' magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva