Art. 341
Provvidenze disposte da altre amministrazioni o enti
Nella concessione degli assegni, premi, sussidi e contributi si tiene conto delle provvidenze eventualmente disposte allo stesso titolo da parte di altre amministrazioni o enti. 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27
40Il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 ha disposto (con l'art. 1-bis,comma 7) che sono fatte salve le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia.
Testo vigente dal 5 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 47 su Normattiva