Art. 346
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Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva