Art. 349
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Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturita' magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacita' legale e la moralita'. E' fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull' equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l' apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell' Unione Europea.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva