Art. 354
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Il dirigente generale competente puo' disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorita' ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva