Art. 354

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Il dirigente generale competente puo' disporre per ragioni di ordine morale e didattico, con provvedimento motivato, la chiusura di scuole o di corsi. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo. Qualora il provvedimento di chiusura debba essere adottato nei confronti di una scuola o corso dipendente dall'autorita' ecclesiastica si applica il disposto di cui all'articolo 362, comma 1.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art354 · fonte su Normattiva