Art. 357

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Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il beneficio. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui e' emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, gia' legalmente riconosciuta o pareggiata, purche' la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 5 febbraio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art357 · fonte su Normattiva