Art. 375
Impiego di personale negli spettacoli di danza
Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva