Art. 38 — Decadenza
I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giusitificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalita' previste dall'articolo 35.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva