Art. 218 c.p.i.Decadenza dalla carica di componente il Consiglio dell'ordine, scioglimento e mancata costituzione del Consiglio dell'ordine

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio dell'ordine sono da questo dichiarati decaduti dalla carica. Il Consiglio puo' essere sciolto dal Ministro delle attivita' produttive, se non e' in grado di funzionare ed in ogni caso se sono cessati o decaduti piu' di quattro degli originari componenti ovvero nel caso che siano accertate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento del Consiglio, le sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro delle attivita' produttive. Il commissario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo svolgimento delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni e non oltre sessanta giorni dalla data dell'atto di convocazione.

Testo vigente dal 4 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art218 · fonte su Normattiva