Art. 388
Riconoscimento reciproco dei titoli di studio conseguiti in Italia e nella Repubblica di San Marino
A norma dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, ratificato e reso esecutivo con la legge 18 ottobre 1984 n. 760, i titoli di studio conseguiti in ciascuno dei due Stati sono riconosciuti nell'altro Stato secondo le disposizioni ivi previste.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva