Art. 392Istituzioni scolastiche idonee al rilascio del diploma di baccellierato internazionale

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Per istituzioni scolastiche italiane di cui ai commi 3 e 4 dell' articolo 391, si devono intendere le istituzioni scolastiche statali, le scuole pareggiate o legalmente riconosciute, con la conseguente esclusione di tutte quelle scuole private che non possono essere sedi di esame statale di maturita'. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 l'esame di maturita' puo' valere ai fini del conseguimento del baccellierato internazionale solo se autorizzato ai sensi delle disposizioni riguardanti la sperimentazione di cui all'articolo 278. Resta ferma l'applicabilita' dell'articolo 391 nei confronti delle istituzioni scolastiche straniere funzionanti all'estero e in Italia.

Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 2 novembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art392 · fonte su Normattiva