Art. 394 — Scambi culturali
Gli scambi di classi, gli scambi di alunni, gli scambi di docenti e le altre iniziative dirette a costituire rapporti in collaborazione tra le istituzioni scolastiche italiane e di altri Paesi sono disposte sulla base di accordi tra lo Stato italiano e i Paesi interessati, o sulla base di programmi predisposti dai competenti organi della Comunita' Europea o delle altre organizzazioni internazionali a cui l'Italia partecipa. Per gli scambi di docenti si applica inoltre l'articolo 457.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva