Art. 457
Scambio di docenti con altri paesi
Econsentito, anche in assenza di specifici accordi culturali, lo scambio di docenti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunita' europea. L'attuazione dello scambio e' disciplinata con regolamento.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva