Art. 395
Funzione docente
La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalita'. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al governo della comunita' scolastica. In particolare essi:
- a)curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;
- b)partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;
- c)partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
- d)curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- e)partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva