Art. 407Concorsi

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, ogni tre anni. Le graduatorie dei concorsi hanno validita' triennale. I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni; esse non sono, in ogni caso, effettuate su posti dei quali si preveda la soppressione nell'anno scolastico successivo.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art407 · fonte su Normattiva