Art. 412Licei artistici ed istituti d'arte

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi i docenti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel comma 1 per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedono tali titoli e nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi dell'articolo 402.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art412 · fonte su Normattiva