Art. 423 — Graduatorie
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Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del direttore generale competente. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame ed il colloquio con la valutazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Testo vigente dal 19 maggio 1994 al 25 luglio 2021 · versione 0 su Normattiva