Art. 444
Criteri di determinazione delle dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Le dotazioni dei ruoli organici del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica sono determinate sulla base dell'accertamento di tutti i posti di insegnamento, corrispondenti a cattedre o posti orario, che funzionano all'inizio dell'anno scolastico successivo, tenuto conto del numero delle classi esistenti nell'anno scolastico in corso. I posti orario di cui all'articolo 441 sono costituiti prioritariamente nell'ambito di ciascun istituto o scuola e, successivamente, per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico, tra istituti e scuole, possibilmente nell'ambito del medesimo distretto e comunque in numero non superiore a tre, per mezzo di raggruppamenti fissi tali da assicurare stabilita' al ruolo organico medesimo. Le dotazioni organiche sono determinate, su base provinciale, dal provveditore agli studi, secondo modalita' e criteri che, nel rispetto delle norme del presente testo unico, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanare d'intesa con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva