Art. 446
Organici del personale educativo
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 81)). A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle effettive esigenze previste dal piano di cui all'articolo 52. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli organici medesimi e la programmazione delle nuove nomine in ruolo sono stabiliti con la procedura di cui all'articolo 442, comma 4. Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono raddoppiate. La determinazione degli organici e' effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto. Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del comma 1 sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 3 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 55 su Normattiva