Art. 451Organi competenti a disporre congedi e aspettative

I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art451 · fonte su Normattiva