Art. 451 — Organi competenti a disporre congedi e aspettative
I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva