Art. 63Istituzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti; dell'accademia nazionale d'arte drammatica e dell'accademia nazionale di danza; degli istituti superiori per le industrie artistiche

I conservatori di musica, le accademie di belle arti, l' accademia nazionale d'arte drammatica e l'accademia nazionale di danza e gli istituti superiori per le industrie artistiche sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Con le stesse modalita' possono essere istituite in comuni diversi da quelli in cui ha sede l'istituto, sezioni staccate con uno o piu' corsi, e, per i conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore. Per gli istituti superiori per le industrie artistiche si provvede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 217. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonche' i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi "I. Cavazza" di Bologna, "D. Martuscelli" di Napoli, "S. Alessio" di Roma, "Istituto per ciechi" di Milano, "Configliachi" di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fissa le modalita' di funzionamento di tali sezioni speciali, nonche' le norme concernenti il numero dei corsi e l'inquadramento in ruolo del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario. La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti relativi alle predette sezioni e' disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art63 · fonte su Normattiva