Art. 454 — Attivita' artistiche e sportive
Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari. (( 2. Il Ministero della pubblica istruzione)) Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
Testo vigente dal 21 novembre 1994, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva