Art. 475
Assegnazioni provvisorie di sede
Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, puo', a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento. Puo' essere altresi' presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. ((5. La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede e' limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o alla famiglia)) La disposizione di cui al comma 5 si applica anche al personale delle istituzioni educative statali. Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare ne' personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, ne' eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Testo vigente dal 6 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva