Art. 486 — Personale direttivo
Al personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compreso quello appartenente alle istituzioni educative statali, e' riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e nella misura della meta', soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato nella carriera di provenienza. Al personale direttivo delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato e' riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. I benefici di cui al presente articolo assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai fini della carriera. I provvedimenti relativi al riconoscimento dei servizi sono adottati dal provveditore agli studi sia per i presidi sia per i direttori didattici.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva