Art. 494Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese

La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:

  • a)per atti non conformi alle responsabilita', ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
  • b)per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attivita' non soggetti a pubblicita';
  • c)per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art494 · fonte su Normattiva