Art. 526 — R e t r i b u z i o n e
1. Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo. 2. Quando il docente abbia un numero di ore settimanali d' insegnamento inferiore all'orario obbligatorio di servizio previsto dall'articolo 491, il trattamento economico e' dovuto in proporzione. Parimenti e' dovuta in proporzione l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. La nomina del personale non di ruolo, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.
Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva